Art. 10.
(Reati commessi all'estero).

      1. In materia di reati commessi all'estero, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) prevedere l'applicabilità della legge italiana per i seguenti reati da chiunque commessi all'estero, indipendentemente dalla legge penale del luogo di commissione del reato:

              1) reati contro lo Stato o l'Unione europea;

              2) reati di contraffazione del sigillo dello Stato o dell'Unione europea e di uso di tale sigillo contraffatto;

              3) reati di falsità in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato o in valori o in carte di pubblico credito italiano;

              4) reati commessi da pubblici ufficiali al servizio della pubblica amministrazione italiana o dell'Unione europea abusando dei poteri o violando i doveri inerenti alle loro funzioni;

              5) reati di omicidio doloso, sequestro di persona, lesioni gravissime dolose, anche quando le suddette fattispecie rappresentino elementi costitutivi o circostanze aggravanti di altri reati, se commessi a danno di un cittadino italiano;

              6) ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge, norme comunitarie o convenzioni internazionali stabiliscano l'applicabilità della legge penale italiana;

          b) prevedere, per i reati di genocidio, tortura, crimini contro l'umanità e crimini di guerra commessi all'estero:

              1) l'applicabilità della legge italiana, indipendentemente dalla legge del luogo di commissione del reato, se il fatto è stato commesso da un cittadino italiano;

 

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              2) l'applicabilità della legge italiana, indipendentemente dalla legge del luogo di commissione del reato, subordinando la procedibilità, in caso di straniero, alla sua presenza nel territorio dello Stato e, nel caso in cui lo straniero rivesta la qualifica di Capo di Stato o di Governo o di membro di Governo, alla richiesta del Ministro della giustizia;

          c) stabilire, fuori dai casi previsti dalle lettere a) e b), l'applicabilità della legge italiana per i reati commessi dal cittadino all'estero per i quali la legge italiana commini una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, subordinandola al requisito della doppia incriminazione e alla presenza dell'agente nel territorio dello Stato, e per i reati puniti con pena inferiore, subordinandola alla richiesta del Ministro della giustizia o all'istanza o querela della persona offesa;

          d) stabilire, fuori dai casi previsti dalla lettera a), l'applicabilità della legge italiana per i reati commessi all'estero dallo straniero per i quali la legge italiana commini una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, subordinandola al requisito della doppia incriminazione, alla presenza della persona nel territorio dello Stato e alla richiesta del Ministro della giustizia o all'istanza o querela della persona offesa;

          e) nei casi previsti dalle lettere c) e d), prevedere la necessità della querela della persona offesa se il reato sia procedibile a querela secondo la legge italiana.